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Covid e viaggi, dal 1° marzo stop a quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue

A partire dal primo marzo chi entra in Italia da Paesi fuori dall’Unione europea non dovrà più rispettare la quarantena, sarà sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Lo ha deciso il governo, con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che rende le regole uguali a quelle in vigore per i cittadini europei.
La quarantena all’arrivo si applica solamente in caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste per il Green pass: nel caso, l’isolamento è da rispettare presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine del questo periodo.
Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. Un articolo a parte è dedicato ai minori: i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
https://www.esteri.it/it/ministero/normativaonline/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia/
Ordinanza:
https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/02/OM-22-2-22_def_signed.pdf

Con quest’Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall’ 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.
In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L’ingresso in Italia sarà consentito presentando:
– digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;
– certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.
Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.

Gli spostamenti da/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.
Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l’equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorità sanitarie estere, a quelli effettuati nell’ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.
Si tratta, in particolare, di:
vaccini riconosciuti da EMA – Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);
Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;
R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;
Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.
A seguito di tale riconoscimento:
– i cittadini italiani (anche residenti all’estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all’estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano già sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;
– tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all’estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all’estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un’altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.