Un protocollo d’intesa sottoscritto dal Ministero della Salute con l’Agenzia Italiana del Farmaco indica la procedura per l’accesso alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 da parte dei soggetti aventi diritto ai sensi dell’articolo 2 del DPR 31 luglio 1980 n.618 (vedasi allegati).
Tra costoro, rientrano tra l’altro: i lavoratori temporanei, i lavoratori che abbiano temporaneamente perso il lavoro, i titolari di pensione italiana o di borsa di studio, i dipendenti pubblici e loro familiari.
Per tutti gli aventi diritto all’assistenza sanitaria secondo il succitato DPR 618/80, il protocollo prevede:
a) la possibilita’ di prenotare la vaccinazione e rientrare in Italia, in base alle tempistiche stabilite per la vaccinazione delle diverse categorie individuate dal Piano Strategico Vaccinale Nazionale e secondo le disposizioni normative per gli spostamenti da e per l’estero in vigore al momento della data stabilita per la somministrazione vaccinale;
b) la possibilita’ di aderire autonomamente a Piani Vaccinali Nazionali locali, laddove presenti nei paesi di accoglienza, anche ove suddetti piani vaccinali riguardino la somministrazione di vaccini al momento NON autorizzati in Italia o in ambito europeo. In questo caso, le eventuali spese e/o ticket derivanti dall’accesso alla vaccinazione in loco dovranno essere trasmesse per il tramite delle rappresentanze diplomatico-consolari competenti – come gia’ avviene per i rimborsi delle spese sanitarie ex DPR 618/80;
NON sono invece consentiti rimborsi ex DPR 618/80 per acquisti individuali di dosi di vaccino non rientranti nell’ambito dei Piani Nazionali Vaccinali locali: e cio’, in analogia a quanto previsto per gli italiani residenti in Italia, cui non e’ al momento consentito l’accesso a vaccini diversi da quelli individuati dal Piano Strategico Vaccinale Italiano.