Agevolazioni fiscali in favore dei pensionati iscritti alla Anagrafe degli italiani residenti all’estero, proprietari di uno o più immobili in Italia.
AVVISO
Si trascrivono, per opportuna conoscenza degli interessati , i punti salienti di due risoluzioni (6/DF del 26.06.2015 e 10/DF del 5.11.2015), emesse dal Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia e delle Finanze, aventi per oggetto : Art. 9 bis del D.L. 28 marzo 2014 n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n.80. Immobili posseduti da cittadini italiani residenti all’estero. Imposta municipale propria (IMU), Tributo per I servizi indivisibili (TASI) e Tassa sui rifiuti (TARI ).
“A partire dall’anno 2015 e’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale, una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e
– iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE),
– gia’ pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta’ o di usufrutto in Italia, a
– condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso”.
“Sull’unita’ immobiliare in parola, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi” .
Per quanto concerne ” l’individuazione dell’immobile da considerare ai fini dell’equiparazione all’abitazione principale, e le relative pertinenze, la stessa puo’ essere effettuata direttamente dal contribuente”.
Pertanto “il contribuente puo’ scegliere quale delle unita’ immobiliari destinare ad abitazione principale, con applicazione del regime di favore stabilito dall’IMU per l’abitazione principale: le altre, invece, vanno considerate come abitazioni diverse a quella principale con l’applicazione dell’aliquota deliberata dal comune per tali tipologie di fabbricati”.
“Il contribuente puo’ considerare come pertinenza dell’abitazione principale , soltanto un’unita’ immobiliare e per ciascuna categoria catastale, fino ad un massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa, espressamente indicata dalla norma e che, entro il suddetto limite, il contribuente ha la facolta di individuare le pertinenze per le quali applicare il regime agevolato.”
Per quanto riguarda infine “le modalita’ con cui deve essere effettuata la scelta da parte del pensionato all’estero dell’immobile da considerare direttamente adibito ad abitazione principale, si fa presente che tale scelta deve essere effettuata attraverso la presentazione della dichiarazione di cui al Decreto Ministeriale 30 ottobre 2012 in cui il proprietario dell’alloggio, deve anche barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: ‘l’immobile possiede le caratteristiche e i requisiti richiesti dal comma 2 dell’art. del D.L. n. 201/2011″.
La dichiarazione IMU vale anche ai fini TASI (Risoluzione 3/DF 25/3/2015).
Per ulteriori eventuali chiarimenti sull’argomento, si invitano i signori interessati a contattare il sito www.finanze.it o il sito del comune di riferimento.