{"id":1249,"date":"2022-03-03T07:45:50","date_gmt":"2022-03-03T04:45:50","guid":{"rendered":"https:\/\/ambdaressalaam.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/03\/covid-e-viaggi-dal-1-marzo-stop\/"},"modified":"2022-03-03T07:45:50","modified_gmt":"2022-03-03T04:45:50","slug":"covid-e-viaggi-dal-1-marzo-stop","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambdaressalaam.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2022\/03\/covid-e-viaggi-dal-1-marzo-stop\/","title":{"rendered":"Covid e viaggi, dal 1\u00b0 marzo stop a quarantena per chi arriva in Italia da Paesi extra Ue"},"content":{"rendered":"<p>A partire dal primo marzo chi entra in Italia da Paesi fuori dall\u2019Unione europea non dovr\u00e0 pi\u00f9 rispettare la quarantena, sar\u00e0 sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. Lo ha deciso il governo, con un\u2019ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza che rende le regole uguali a quelle in vigore per i cittadini europei.<br \/>La quarantena all\u2019arrivo si applica solamente in caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste per il Green pass: nel caso, l\u2019isolamento \u00e8 da rispettare presso l&#8217;indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per 5 giorni, con l&#8217;obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine del questo periodo.<br \/>Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. Un articolo a parte \u00e8 dedicato ai minori: i bambini di et\u00e0 inferiore a sei anni sono esentati dall&#8217;effettuazione del test molecolare o antigenico.<br \/>https:\/\/www.esteri.it\/it\/ministero\/normativaonline\/focus-cittadini-italiani-in-rientro-dall-estero-e-cittadini-stranieri-in-italia\/<br \/>Ordinanza:<br \/>https:\/\/www.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2022\/02\/OM-22-2-22_def_signed.pdf<\/p>\n<p>Con quest\u2019Ordinanza del Ministro della Salute a partire dall\u2019 1 marzo 2022 (e fino al 31 marzo 2022) le misure previste dalle ordinanze del Ministro della Salute 28 settembre 2021, 22 ottobre 2021, 14 dicembre 2021 e 27 gennaio 2022 cessano di applicarsi.<br \/>In particolare, vengono eliminati gli elenchi dei Paesi e uniformate le regole di ingresso sul territorio nazionale. L\u2019ingresso in Italia sar\u00e0 consentito presentando:<br \/>\u2013 digital Passenger Locator Form (PLF) in forma digitale o cartacea;<br \/>\u2013 certificazione verde Covid-19 (certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test molecolare o antigenico negativo) o altra certificazione di vaccinazione riconosciuta come equivalente.<br \/>Solo in caso di mancata presentazione di una delle certificazioni di cui sopra, si applica la misura della quarantena per un periodo di 5 giorni con l\u2019obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigenico al termine del periodo.<\/p>\n<p>Gli spostamenti da\/per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Citt\u00e0 del Vaticano non sono soggetti a limitazioni.<br \/>Dal 23 settembre il Ministero della Salute ha riconosciuto (con questa Circolare) l\u2019equivalenza di alcuni vaccini, somministrati da autorit\u00e0 sanitarie estere, a quelli effettuati nell\u2019ambito del Piano nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2.<br \/>Si tratta, in particolare, di:<br \/>vaccini riconosciuti da EMA \u2013 Agenzia Europea per i Medicinali (vedi Allegato n. 1 alla Circolare);<br \/>Covishield (Serum Institute of India), prodotto su licenza di AstraZeneca;<br \/>R-CoVI (R-Pharm), prodotto su licenza di AstraZeneca;<br \/>Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotto su licenza di AstraZeneca.<br \/>A seguito di tale riconoscimento:<br \/>\u2013 i cittadini italiani (anche residenti all\u2019estero) e i loro familiari conviventi, indipendentemente dal fatto che siano iscritti al Servizio Sanitario Nazionale o al SASN (Assistenza Sanitaria al Personale Navigante), e tutti i soggetti iscritti a qualunque titolo al Servizio Sanitario Nazionale che sono stati vaccinati all\u2019estero con i summenzionati vaccini o che sono guariti all\u2019estero da COVID-19, potranno richiedere, se si trovano gi\u00e0 sul territorio italiano, il rilascio del Green Pass recandosi presso le Aziende Sanitarie locali di competenza territoriale;<br \/>\u2013 tutti gli altri cittadini stranieri vaccinati all\u2019estero con i summenzionati vaccini avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali \u00e8 richiesto il Green Pass (vedi box seguente). Per poter essere riconosciute come equivalenti al Green Pass, le certificazioni sul vaccino ricevuto all\u2019estero dovranno contenere le seguenti informazioni: dati identificativi del titolare, dati relativi al vaccino, data\/e di somministrazione del vaccino, dati identificativi di chi ha rilasciato il certificato; dovranno inoltre essere redatte in italiano, inglese, francese, spagnolo o tedesco oppure, ove fossero rilasciate in un\u2019altra lingua, essere accompagnate da una traduzione giurata.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"A partire dal primo marzo chi entra in Italia da Paesi fuori dall\u2019Unione europea non dovr\u00e0 pi\u00f9 rispettare la quarantena, sar\u00e0 sufficiente una delle condizioni del Green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo. 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